ART. 258 COMMA 3 del d.lgs. 81/08: possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lettera h) della legge n. 257/92.

ADDETTO ALLA BONIFICA DA AMIANTO: operatore addetto ai lavori di bonifica delle aree interessate alla presenza di amianto.Formazione dedicata alla sensibilizzazione alla sicurezza e consapevolezza del rischio; al corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale; alla conoscenza delle procedure operative.

CORDINATORE ADDETTO ALLA BONIFICA DA AMIANTO: operatore con compiti di direzione delle attività del cantiere di bonifica. Formazione dedicata alla comunicazione con le figure presenti in cantiere; prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

Soggetti formatori

Centri di formazione professionale riconosciuti dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia secondo quanto stabilito dal Direttore Generale della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. H/7676 del 27 marzo 2000.

Rimane in capo alle ASL la verifica dell'apprendimento e il rilascio dell'attestato di abilitazione previsto dal D.P.R. 8 agosto 1994.

Contenuti minimi del corso

  • ADDETTO: alternanza tra forme di esercitazioni e lezioni frontali (vedi punto A allegato 9 PRAL)
  • COORDINATORE: simulazione di casi, soluzione a problemi (vedi punto B allegato 9 del PRAL)

Durata minima del corso

  • ADDETTO: 30 ore minimo da svolgere in un periodo non superiore a 5 settimane
  • COORDINATORE: 50 ore minimo da svolgere in un periodo non superiore a 7 settimane

Aggiornamenti

Quinquennale. (vedi punto C Allegato 9 del PRAL)

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