RESPONSABILE DEL SERIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs.81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni e interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

 

Prerequisito necessario per accedere al corso

Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

 

Soggetti formatori

  • Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano (attraverso soggetti formatori accreditati e A.S.L.)
  • Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento regionale
  • Università
  • Scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione
  • Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti
  • INAIL
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Amministrazione della difesa
  • Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori ed organismi paritetici
  • I fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione
  • Ordini e Collegi Professionali
  • Per personale PA:
    • Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    • Ministero della salute
    • Ministero dello sviluppo economico
    • Ministero dell’interno
    • Formez
    • SNA

 

Metodologia E-Learning

  • Nuovi criteri previsti nell’allegato II
  • Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva
  • Possibile per il Modulo A
  • Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica

 

Contenuti del corso e durata

Modulo A - 28 ore

  • Possibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II
  • Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativo
  • Articolazione in Unità Didattiche (UD)

Modulo B

  • Ridefinizione generale dei contenuti in Unità Didattiche (UD)
  • Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress lavoro correlato e ergonomia

Modulo B

Strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Tale modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione:

  • SP1 agricoltura - pesca 12 ore
  • SP2 cave - costruzioni 16 ore
  • SP3 sanità residenziale 12 ore
  • SP4 chimico - petrolchimico 16 ore

Modulo C - 24 ore

Nuova articolazione dei contenuti in Unità Didattiche (UD)

 

Condizioni che esonerano dalla frequenza del corso

Solo per i moduli A e B:

  • laurea in ingegneria civile e ambientale, industriale, dell’informazione
  • laurea magistrale in ingegneria della sicurezza
  • laurea in scienze dell’architettura e scienze e tecniche dell’edilizia, scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
  • lauree in professioni sanitarie della Prevenzione
  • tutte le ulteriori lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto MIUR ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

NB: resta comunque obbligatoria la frequenza del modulo C.

Si veda nei dettagli allegato I dell’Accordo Stato Regioni del 19/8/2016

 

Aggiornamento

  • ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio
  • Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
  • Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II è consentita per tutto il monte ore
  • Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore

 

** Nota bene**

La conversione in legge del D.L. n. 146/2021 (Legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha introdotto modifiche anche sulla formazione e sull’addestramento obbligatorio, a cura e spese del datore di lavoro.

Con la nuova versione della norma, l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e prevede un’esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza, prevedendo altresì l’obbligo di tracciare in apposito registro anche informatizzato tutti gli interventi di addestramento effettuati (nuovo art. 37, comma 5 D.Lgs. n. 81/2008)

Inoltre, si prevede che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione o insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008. La pena a carico di chi ometta tale adempimento prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Infine, anche alla luce delle novità sopra indicate, sono stati modificati i commi 2 e 7 dello stesso art. 37 prevedendo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale provveda ad accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione, stabilendo la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; nonché le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Con la stessa procedura si dovrà procedere a definire le modalità per far sì che anche il datore di lavoro, oltreché i dirigenti e i preposti, ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

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