A decorrere dal 15 novembre 2021 l’esenzione nazionale CV2123 potrà essere utilizzata esclusivamente per i pazienti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero e guariti dal COVID-19 e soltanto per le prestazioni di monitoraggio incluse nella tabella A della legge nazionale 106/2021, per un periodo di due anni a decorrere dal 26 maggio 2021.

Le prescrizioni antecedenti al 15 novembre 2021, con apposta l’esenzione D97, sono valide e utilizzabili per un anno.

Trattandosi di un’esenzione temporanea, per il riconoscimento non occorre l’attestazione dell’ASST; l’esenzione va indicata direttamente dal prescrittore in ricetta, dopo avere accertato che ne sussistano i presupposti.

Le prestazioni e i vincoli di erogazione in esenzione CV2123 non sono sovrapponibili a quelli previsti in regime di esenzione D97.

in alcuni casi, per l’erogazione delle prestazioni in esenzione CV2123, sono indicati determinati presupposti (pazienti di età > 70 anni; pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva).

 

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