Come indicato nella circolare regionale n. 31879 del 22/9 di pari oggetto, si specifica quanto segue, con immediata applicazione da parte di ogni attore della rete:

 

  • i contatti di un caso sospetto in ambito scolastico/dei servizi educativi per l’infanzia NON sono da porre in isolamento fiduciario: ciò si applica solo in ambito scolastico, sia ai familiari conviventi che ai compagni di classe o ad altri contatti stretti. Questo significa che i fratelli, genitori, compagni di classe, operatori scolastici che sono contatti stretti di un caso scolastico sospetto cioè alunno o operatore  con sintomi e in attesa dell’esito del tampone, NON devono stare in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del tampone; possono pertanto continuare le normali attività mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e i DPI come previsti dalle numerose ordinanze e norme regionali/ nazionali.
  • la disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per i contatti stretti di caso COVID confermato cioè alunno/operatore con tampone positivo. Questo significa che fratelli, genitori, compagni di classe e operatori scolastici contatti stretti di caso COVID positivo accertato mediante tampone diagnostico, saranno posti in quarantena dall’Agenzia per  14 giorni. In questo periodo non sarà possibile lasciare il proprio domicilio.

Nel caso di manifestazione di sintomi in un alunno nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola deve apporre il timbro  sul modulo di autocertificazione compilato dal genitore, da presentare per effettuare il tampone (modulo 2 o modulo 3) presso i Punti Tampone reperibili sul sito di ATS, previo raccordo con il pediatra o medico di medicina generale da parte della famiglia.

Il caso sospetto COVID 19, sottoposto a tampone diagnostico, deve rispettare l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del test: fino all’esito del tampone non è possibile allontanarsi dal domicilio e il caso sospetto deve mantenere i comportamenti indicati da ATS e dalle norme vigenti.

Si raccomanda fortemente alle Scuole di ogni ordine e grado e ai Servizi Educativi per l’infanzia di non richiedere alla famiglia alcuna attestazione/ autocertificazione per il rientro di alunno con sintomatologia non riconducibile a COVID19 e non sottoposto a tampone, gestito dal pediatra di famiglia o dal medico di medicina generale, come da indicazione ribadita nella circolare regionale n. 31152 del 14/09/2020 e in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla L.R. 33/2009 art.58 comma 2.

 

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