Attivato nelle farmacie della Regione Lombardia il servizio di autocertificazioni anche per le esenzioni E02, E12 e E13 dal prossimo lunedì 22 luglio 2019. Per le esenzioni denominate E30 e E40 era già previsto il rinnovo in tutte le farmacie del territorio di ATS Insubria. Il rinnovo delle succitate esenzioni deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

A differenza delle esenzioni E30 (reddito e patologia) e E40 (reddito e malattia rara), le esenzioni E02 (disoccupazione), E12 (disoccupazione) e E13 (mobilità, cassa integrazione o contratto solidarietà) possono essere estese in sede di autocertificazione anche ad eventuali familiari a carico del cittadino diretto interessato. La registrazione delle autocertificazioni in farmacia consentirà di identificare attraverso il codice fiscale eventuali familiari assistiti lombardi a carico del diretto interessato e di riportali automaticamente sul modulo di autocertificazione.

Come già per le esenzioni E30 e E40, l’autocertificazione in farmacia delle esenzioni E02, E12 e E13 sarà immediatamente fruibile sia per il cittadino diretto interessato che per eventuali famigliari a suo carico.

Ricordiamo inoltre che dal 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 hanno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato).

I cittadini aventi diritto al rinnovo possono inoltre recarsi presso gli sportelli scelta e revoca della ASST di riferimento oppure possono procedere online, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online per rinnovare le suddette esenzioni.

 

 

 

  • E30 - E40 (soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ad € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri di cui alla tabella 2 D.Lgs. n. 109/1998) - esenzione ticket farmaceutica, per i farmaci correlati alla patologia (no esenzione specialistica ambulatoriale);
  • E02 (Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) - esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
  • E12 (disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a carico, con reddito familiare pari o inferiore a € 27.000/anno) -  esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
  • E13 (cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) -  esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
  • E13 (cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/84 n. 726, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale per la cassa integrazione, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) -  esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;

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