Reddito / Nucleo familiare – fiscale / Familiari a carico / Stato di disoccupazione

  1. Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?
    Per reddito complessivo fiscale ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova al punto successivo) quale risulta  dalla dichiarazione dei redditi (effettuata nella annualità soggetta al controllo delle esenzioni ticket riferita ai redditi dell’anno precedente, ad es. prestazioni anno 2013, dichiarazione redditi anno 2013, redditi del 2012), come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.

  1. Che cosa si intende per "nucleo familiare" (“nucleo fiscale”) ai fini dell’esenzione?
    Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

  1. Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?
    I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51. Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo.
    Come chiarito dalle istruzioni ministeriali al Modello Redditi 2018 Persone Fisiche (periodo di imposta 2017), sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
    ‐ le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
    ‐ la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
    ‐ il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
    ‐ il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
    ‐ il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. 

    Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
    - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero;
    - altri familiari conviventi a carico:
    - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    - i discendenti dei figli;
    - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
    - i genitori adottivi;
    - i generi e le nuore;
    - il suocero e la suocera;
    - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

    Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

    Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.

    Si ricorda, inoltre, che l’art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede espressamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone  dello stesso sesso”. In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale.
    Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.

  1. Quale è il reddito che va considerato?
    Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:
    - modello CUD (ora CU – Certificazione Unica): parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l’eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell’eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso. Nel nuovo modello CU occorre prendere a riferimento gli importi indicati nei campi 1, o 2, o 3 o 4 oltre all’eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell’eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
    modello 730: prospetto di liquidazione modello 730‐3 importo di cui al rigo 137 – REDDITO DI RIFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI FISCALI (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni);
    - modello UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1 campo 1 (“Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali”). In tale rigo deve indicarsi l’importo risultante dalla seguente operazione: RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 4 se barrata colonna 3. Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

  1. Cosa si intende per disoccupato?
    Essere già stati occupati (non è disoccupato chi non ha mai avuto un impiego: studenti, casalinghe). Essere privi di rapporto di lavoro ed immediatamente disponibili ed alla ricerca di un’attività lavorativa (= essere iscritti ai centri per l’impiego e non aver attivato alcun rapporto di lavoro; pertanto non è disoccupato chi, pur conservando lo stato di disoccupazione, ha attivato un rapporto di lavoro; es: chi ha un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con un reddito inferiore ad € 8.000 o un rapporto di lavoro a tempo determinato sino a sei mesi nell’anno conserva lo stato di disoccupazione ma non è considerato disoccupato ai fini della fruizione del ticket sanitario).

    Per dimostrare tali requisiti, occorre presentare:
    “Stato Occupazionale”/”Certificato di stato di disoccupazione” e “Comunicazioni obbligatorie” . Tali documenti se non in proprio possesso possono essere richiesti ai CENTRI PER L’IMPIEGO (sede territoriale più vicina alla propria residenza);
    oppure, in alternativa
    - Estratto conto previdenziale (eventuale estratto conto previdenziale parasubordinati o di altre casse previdenziali). Tali documenti sono scaricabili direttamente dal sito dell’INPS, previa acquisizione del PIN (presso l’INPS).

 

Procedura

  1. Dove trovo i motivi che hanno portato ad un controllo negativo nei miei confronti?
    I motivi sono indicati sinteticamente nel foglio allegato al verbale ricevuto – intestato “VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONE” -, così come risultante dal sistema “Tessera Sanitaria” (ad es. “il titolare risulta occupato in tutto o in parte nel periodo nell’archivio  MDL (Ministero del Lavoro)”; oppure “reddito del nucleo fiscale risulta sopra soglia” ecc.)

  2. Come posso oppormi a quanto contestato nel verbale ricevuto?
    Presentando, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, le memorie difensive come da fac simile allegato 1) allegando la relativa documentazione.

  1. Che documenti devo presentare? Dove li devo presentare? Come?
    La documentazione deve essere presentata all’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria esclusivamente:
    - ATS INSUBRIA - S.C. Affari Generali e Legali Via O. Rossi, 9 - 21100 - VARESE
    - Indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

    - Per esenzione E01 E05  occorre presentare:  la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare fiscale relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni per le quali si è ricevuto il verbale di accertamento. Se non è stata presentata dichiarazione allegare Modello CUD (ora CU – Certificazione Unica).
    - Per esenzione E02 - E12 occorre presentare:
      - la dichiarazione dei redditi come sopra ovvero modello CUD (ora CU – Certificazione Unica);
      - “Stato Occupazionale”/”Certificato di stato di disoccupazione” e “Comunicazioni obbligatorie” - Tali documenti se non in proprio possesso possono essere richiesti ai CENTRI PER L’IMPIEGO (sede territoriale più vicina alla propria residenza);
    oppure, in alternativa
      - Estratto conto previdenziale (eventuale estratto conto previdenziale parasubordinati o di altre casse previdenziali). Tali documenti sono scaricabili direttamente dal sito dell’INPS, previa acquisizione del PIN (presso l’INPS).
    - Per esenzione E03 occorre presentare:  la comunicazione INPS di liquidazione di assegno sociale (sigla PS oppure AS).
    - Per esenzione E04 occorre presentare: la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni o Modello CUD (ora CU – Certificazione Unica).

  1. Dopo cosa succede ?
    L’Ente (ATS) che ha emesso il verbale, esamina quanto pervenuto e:
    ‐ se ritiene ammissibili le motivazioni presentate dall’interessato, archivia il procedimento sanzionatorio;
    - se invece non ritiene ammissibili le motivazioni presentate dall’interessato, procede ad emettere ed a notificare al contravvenzionato l’Ordinanza/Ingiunzione.

  1. Cosa succede se non pago entro i termini previsti ?
    Verrà emessa ordinanza ingiunzione per il recupero del ticket e il pagamento della sanzione comminata nell’importo massimo (triplo dell’importo del ticket).

 

Esenzioni per patologia

Si ricorda (come già precisato nel verbale di accertamento e contestazione) che nel caso in cui  l’interessato fosse in possesso anche di esenzioni per patologia, le prestazioni riferibili a tali tipologie di esenzioni sono già state eliminate dal conteggio dei ticket evasi.

 

Rateizzazione

La rateizzazione del pagamento delle somme è possibile?

  • La rateizzazione del pagamento delle somme è possibile – su richiesta dell’interessato, per motivi economici - sia in relazione all’importo previsto nel verbale di accertamento e contestazione, sia in relazione all’importo previsto nella ordinanza-ingiunzione.

 

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