Misure di sorveglianza sanitaria Covid19 - Anno Scolastico 2022/23
Alla luce di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 51961 del 31/12/2022 e in coerenza con le indicazioni regionali di cui alla nota 0000860 del 10/01/2023 del 10/01/2023 si sintetizzano di seguito le indicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria Covid19 da attuarsi in ambito scolastico nell’attuale periodo epidemiologico, caratterizzato peraltro da un’alta co-circolazione di altri virus respiratori (virus influenzali, virus respiratorio sinciziale, rinovirus etc.), fino a diverse disposizioni che interverranno nel caso di un’eventuale recrudescenza della curva epidemica da Sars-CoV2:
- Misure ambientali e comportamentali: negli ambienti scolastici è importante evitare situazioni di sovraffollamento e garantire una frequente aerazione dei locali e sanificazione ambientale. Inoltre è fondamentale diffondere, mediante messaggi educativi, la corretta pratica del lavaggio delle mani e dell’igiene respiratoria (utilizzo di fazzoletti monouso, coprire la bocca quando si tossisce o starnutisce, smaltire i fazzoletti utilizzati in modo adeguato etc.). Gli alunni e il personale scolastico con sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e in assenza di febbre sono invitati a frequentare la scuola con l’utilizzo di mascherina FFP2 (escluse categorie e fasce d’età esonerate) al fine di ridurre il rischio di diffusione di virus respiratori in comunità
- Accesso e permanenza a scuola: permane il divieto di accedere alla scuola per tutti i soggetti che presentino sintomi febbrili e/o riconducibili all’infezione da Covid 19 e/o con esito positivo di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV2
- Sviluppo di sintomi durante la permanenza in ambiente scolastico: l’operatore scolastico/alunno con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene isolato in una stanza dedicata; in caso di alunno minorenne devono essere informati tempestivamente i genitori. L’alunno lascia quindi la scuola con indicazione a informare il proprio MMG/PLS per i provvedimenti del caso
Gestione dei soggetti positivi al Covid19
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 (non fa fede ai fini diagnostici il test in auto-somministrazione), senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono sottoposte alla misura di isolamento, con le modalità previste dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 199 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.2022.
Il rientro a scuola dopo l’infezione da Covid 19 di norma quindi avviene come di seguito descritto:
- i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici, l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo
Fanno eccezione i soggetti immunodepressi che devono eseguire dopo 5 giorni almeno dalla data della prima positività un test antigenico o molecolare con esito negativo per concludere l’isolamento: la condizione dello status di immunodepressione e la conseguente ottemperanza di quanto indicato dalla Circolare (obbligo di esecuzione del tampone di guarigione) competono al singolo cittadino sulla base di indicazioni di tipo clinico e riservato fornite da parte del medico curante.
In sintesi per il rientro a scuola dunque, in tutti i casi, fa fede la data di avvio isolamento (data prima positività) riportata sul provvedimento di isolamento rilasciato da ATS o in alternativa la data di positività riportata sul referto di primo test positivo.
Si ricorda che:
- Per il rientro a scuola non è più necessario esibire il provvedimento di fine isolamento in quanto ATS, ai sensi della nuova normativa, ad oggi non trasmette agli interessati il certificato di guarigione
- Permane l’obbligo per i soggetti che rientrano a scuola, non fornendo evidenza di un tampone negativo di guarigione, l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 fino al decimo giorno dalla positività
Gestione del gruppo classe a seguito di un caso positivo al Covid19
L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 5 giorni dall’ultimo contatto con soggetto risultato positivo al Covid 19.
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestassero sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2.
Per il personale scolastico si applica il regime di auto-sorveglianza che prevede l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, come descritto da Circolare Ministeriale n.51961 del 31/12/2022.
Si ricorda che:
- il conteggio dei 5 giorni di auto-sorveglianza per il gruppo classe decorre dal giorno successivo a quello dell’ultimo contatto con il primo caso positivo (data ultimo contatto = giorno 0)
- rimangono esonerati dall’utilizzo della mascherina durante l’auto-sorveglianza:
- gli alunni di età < 6 anni che frequentano i servizi educativi e le scuole dell’infanzia
- persone con patologie/disabilità incompatibili con la mascherina
- persone che devono comunicare con soggetti disabili